Norme
nazionali
D.M. 11 marzo 1998,
n° 141
(G.U.R.I. n° 108 del 12.05.98)
“Regolamento recante norme per lo smaltimento
in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti
in discarica”
MINISTRO
DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", ed in particolare l'articolo 18, commi 2, lettera a), e 4, e l'articolo 28;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante integrazioni e modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Tenuto conto che il riciclaggio, il recupero di materia e, ove il potere calorifico del rifiuto lo consenta, il recupero energetico costituiscono, nell'ordine, attività prioritarie nell'ambito della gestione dei rifiuti;
Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;
Visto l'elenco dei rifiuti pericolosi, istituito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, riportato nell'allegato " D" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1 - Smaltimento in discarica
dei rifiuti
1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato II.
3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:
a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;
b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.
Articolo 2 - Divieto di smaltimento in
discarica di rifiuti
1. È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);
c) rifiuti con un punto di infiammabilità <55° C.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
b) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >1%;
d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
e) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'Allegato I);
f) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medicochirurgici e prodotti fitosanitari;
g) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.
Articolo 3 - Identificazione e
catalogazione dei rifiuti pericolosi
1. Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Articolo 4 - Norme transitorie
1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.
2. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.